STATUTO
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TITOLO I
ART. 1 Denominazione e sede
1. E’ costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l’associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Priayoga”.
2. L’associazione aderisce all’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS (ENDAS), Ente di Promozione Sportiva del CONI e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
3. In questo senso, l’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti di ENDAS quale Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ENDAS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché il relativo acronimo di “ASD” potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
TITOLO II
ART. 2 Scopi e Attività
1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di: a) sviluppare l’avviamento, la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, tramite iniziative anche in collaborazione con altre organizzazioni; b) informare e stimolare l’opinione pubblica alla cultura e allo sport, nonché al rispetto del “fair play”; c) incentivare e sviluppare l’associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
2. Ai fini del perseguimento delle sopra indicate finalità istituzionali, l’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
3. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.
4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo.
TITOLO III
ART. 3 Durata
1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
TITOLO IV
ART. 4 Associati
1. Possono assumere la qualifica di associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività principali.
2. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, spetta al Consiglio Direttivo il compito di comunicare la decisione all’interessato entro 60 giorni.
4. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 5 Diritti e doveri degli associati
1. Agli associati sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
• esaminare i libri sociali se in regola con il versamento della quota associativa ed entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente;
• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili; e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• rispettare lo statuto e le direttive dell’ENDAS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l’Associazione è affiliata;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente. ART. 6 Perdita della qualifica di associato
1. La qualità di associato si perde per: a) morte, b) recesso formalizzato per iscritto, c) esclusione.
2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
4. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
TITOLO V
ART. 7 Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
• Assemblea degli associati;
.• Consiglio Direttivo;
• Presidente;
ART. 8 Assemblea degli associati
1. L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
6. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea.
10. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, almeno 1 ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. Spetta all’assemblea straordinaria modificare lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART.9 Competenze dell’Assemblea
Rientrano tra le competenze dell’Assemblea:
• determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• eleggere i componenti degli organi sociali;
• approvare il rendiconto economico-finanziario;
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• deliberare sull’esclusione degli associati;
• deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
• approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 10 Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per quattro anni.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.
5. La convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
10. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
11. In particolare, tra gli altri compiti:
• amministra l’associazione,
• attua le deliberazioni dell’assemblea,
• predispone il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea,
• predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio, • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
• delibera in ordine all’ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
12. Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
ART. 11 Il Presidente
1. Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione, è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
3. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
ART. 12 Il Vice Presidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
TITOLO VI
ART. 13 Patrimonio e Risorse economiche
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• entrate derivanti dall’eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall’attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni. ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ART. 15 Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e rappresenta in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
TITOLO VII
ART. 16 Devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell’assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe
2. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
ART. 17 Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.
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REGOLAMENTO INTERNO
L’ingresso alla A.S.D è riservato solo ai Soci.
E’ necessario il tesseramento all’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva (ENDAS) per la relativa copertura assicurativa. L’attivazione della tessera è a carico dell’associazione Priayoga ASD.
MODALITA’ di ISCRIZIONE: Come da Statuto, tutti coloro che desiderino far parte dell’A.S.D., potranno farne domanda, compilando il modulo di ammissione a Socio (Domanda di affiliazione). L’ammissione a Socio diventerà effettiva solo a seguito della delibera del CD (consiglio direttivo) e il rilascio della tessera associativa. Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, tramite la quale potrà di anno in anno rinnovare l’adesione all’associazione.
L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
Per completare l’iscrizione e poter frequentare i corsi occorre inoltre presentare OBBLIGATORIAMENTE un certificato medico non agonistico in originale o copia.
PAGAMENTI: è possibile pagare in contanti o tramite bonifico bancario. Verrà rilasciata una regolare ricevuta. Una volta emessa tale ricevuta non sarà più possibile richiedere la variazione dei dati anagrafici dell’intestatario se non all’emissione della successiva ricevuta. RECUPERI: nel caso in cui non sia possibile svolgere la lezione in programma causa assenza dell’insegnante, impedimenti personali o altro, la lezione potrà essere recuperata il prima possibile e compatibilmente con la disponibilità dei posti.
RIMBORSI: sono possibili rimborsi solo in casi particolari dovuti a gravi e prolungati impedimenti motivati da certificato medico (sarà rimborsata unicamente la quota relativa alle lezioni non effettuate).
LEZIONI DI PROVA GRATUITE: è possibile fare una lezione di prova gratuita per i nuovi corsi e quelli non frequentati.
COMUNICAZIONI AI SOCI: tutte le comunicazioni ai Soci avverranno tramite posta elettronica.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
âž” Frequentare le lezioni regolarmente ed in caso di assenza o ritardo, se possibile, avvertire l’insegnante;
âž” Arrivare almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni;
âž” Avere un atteggiamento educato e corretto con gli insegnanti, i propri compagni e il personale dell’Associazione;
âž” Il Socio è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose.
âž” Occupare gli spogliatoi il tempo strettamente necessario, avendo cura di riporre i propri indumenti con ordine al fine di permettere a tutti i Soci di poter usufruire dello spazio necessario per spogliarsi;
âž” Attendere l’inizio delle lezioni parlando sottovoce;
âž” Rinnovare il pagamento entro il termine stabilito.
E’ VIETATO:
âž” Lasciare i cellulari accesi durante le lezioni o comunque con suoneria inserita;
âž” Correre, urlare, utilizzare in modo improprio il bagno o fare qualunque altra cosa possa essere considerata di disturbo al regolare svolgimento delle attività o deturpante i locali dell’ Associazione;
âž” Fumare e introdurre sostanze vietate e/o oggetti pericolosi all’interno dei locali; usare le attrezzature e le infrastrutture in modo scorretto; usare atteggiamenti incivili;
âž” Lasciare oggetti o indumenti di valore incustoditi negli spogliatoi; la direzione NON NE RISPONDE (Qualora si renda necessario è consigliato portare in sala una piccola borsa)
La Direzione si riserva il diritto, senza obbligo di comunicarne i motivi:
• Di stabilire e modificare i giorni e orari di frequenza;
• Di sospendere, modificare o aumentare qualsiasi servizio;
• Di variare l’entità delle quote;
• Di sospendere l’ammissione di nuovi Soci;
• Di sospendere e cessare l’attività.
La qualifica di Socio e di conseguenza ogni diritto e beneficio si perde:
1. per mancato o ritardato pagamento delle quote associative o di altre somme dovute;
2. per radiazione Nei riguardi del Socio la cui condotta rappresenti ostacolo al buon andamento delle attività sociali o motivo di danno al prestigio della A.S.D., o che non rispetti le norme del regolamento o le altre prescrizioni e disposizioni della Direzione; la medesima può adottare o semplice ammonizione o radiazione.
In caso di radiazione al Socio viene interdetto l’ingresso alla A.S.D. e le quote da esso già versate verranno incamerate.
Tutti gli iscritti, con l’iscrizione all’Associazione, dichiarano di aver preso visione dello Statuto e di aver accettato il presente Regolamento.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PRIAYOGA nella seduta del 18/09/2024.
Grazie per la collaborazione